01.06.2020 – 11.51 – È ormai pronto il provvedimento che dà attuazione all’articolo 103 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 destinato a regolarizzare i lavoratori irregolari italiani e stranieri (braccianti, Colf e badanti) e gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019. Da oggi 1 giugno, fino al 15 luglio 2020, la sanatoria tanto discussa parte ufficialmente su 2 binari per i settori originariamente indicati come:
- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona;
- lavoro domestico.
Il primo binario della procedura riguarda i lavoratori con un rapporto di lavoro in corso o i lavoratori che iniziano un nuovo rapporto di lavoro. In entrambi casi sarà il datore di lavoro ad avviare la procedura per la regolarizzazione del lavoratore irregolare e successivamente seguirà la richiesta del permesso di lavoro subordinato. Prima di presentare la domanda, il datore di lavoro deve assicurarsi di avere i seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano, cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea o straniero titolare di permesso di soggiorno UE di lungo periodo;
- versamento del contributo forfettario pari a euro 500 per ciascun lavoratore, utilizzando il modello F24 editabile o il modello cartaceo disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o scaricabile dal sito dell’Agenzia delle entrate;
- possedere un reddito imponibile minimo non inferiore a 30mila euro e avere impresa in agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
Oppure:
- Possedere un reddito individuale non inferiore a 20mila euro (oppure non inferiore a 27mila euro se il nucleo familiare è composto da più soggetti conviventi) per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona.
Dove presentare le istanze? Presso l’INPS se il lavoratore è cittadino italiano e cittadino dell’Unione Europea in possesso dei requisiti richiesti per l’emersione dal lavoro irregolare; presso la Prefettura, invece (Sportello Unico per l’immigrazione) il datore di lavoro deve chiedere il nulla osta per il cittadino non UE (senza permesso di soggiorno). L’applicativo è accessibile via Internet all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/, utilizzando il sistema di identificazione digitale SPID e seguendo le istruzioni presenti sul manuale utente disponibile sul medesimo sito web.
La Questura ultimerà la procedura con eventuali controlli e poi provvederà al rilascio del permesso di soggiorno per il lavoro subordinato limitatamente alla durata del rapporto lavorativo. Il Ministero dell’interno ha poi confermato che vi è la possibilità per i datori di lavoro di avvalersi, per la compilazione e l’inoltro delle domande, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e dei patronati che vorranno fornire assistenza, a titolo gratuito, sulla base dei protocolli d’intesa già sottoscritti. Un tutorial predisposto dal ministero dell’interno aiuta a valutare se muoversi autonomamente o avvalersi di uno degli enti sopraindicati per la compilazione e l’inoltro delle domande.
Il lavoratore in fase di regolarizzazione, invece, deve dimostrare di:
- essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di un’attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica del proprio Paese di origine;
- essere presente sul territorio nazionale italiano alla data dell’8 marzo 2020. Qualsiasi documentazione presente nel sistema di un servizio pubblico (ad esempio cartelle cliniche, certificazioni rilasciate da aziende sanitarie pubbliche, tessere di trasporto nominative) attestante la presenza sul territorio può essere considerato;
- comprovare di aver svolto attività di lavoro nei settori indicati con documentazione da esibire all’atto della presentazione dell’istanza.
Il secondo binario a cui abbiamo accennato, invece, è quello che porta a regolarizzare gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 mediante il rilascio di un permesso di soggiorno della durata di 6 mesi, al fine di concedere agli stessi la possibilità di cercare lavoro. La domanda deve essere presenta alla Questura tramite il servizio postale. Qualora lo straniero con permesso di soggiorno dovesse trovare un lavoro, verrà rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro con possibilità di rinnovo. I requisiti necessari:
- il richiedente deve provvedere al versamento di 30 euro per il servizio postale (Sportello amico);
- pagamento del contributo forfettario di euro 130 utilizzando il modello F24 editabile.
Inoltre, lo straniero senza permesso di soggiorno deve:
- essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di un’attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica del proprio Paese di origine;
- essere presente sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020;
- comprovare di aver svolto attività di lavoro nei settori indicati con documentazione da esibire all’atto della presentazione dell’istanza.
Per ulteriori chiarimenti, il Ministero dell’interno mette a disposizione le schede illustrative, consultabili online.
[c.a.]


