Ordinanza illegittima, contraria al DL 19/2020. Un’opinione

14.04.2020 – 10.30 – Il 10 aprile 2020 è stato emesso il DPCM con cui, tra l’altro, “è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”. Nessuna prescrizione è prevista per uso di mascherine o altri strumenti similari da indossare da chi si sposta in strada. L’ordinanza n. 10 ordina “a chiunque si rechi fuori dell’abitazione è fatto obbligo di indossare la mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca, di mantenere comunque la distanza interpersonale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone conviventi o che richiedano assistenza”. Tale ordinanza è del tutto illegittima in quanto è contraria al DL n. 19/2020.

Innanzitutto non poteva essere emessa perché era già entrato in vigore il DPCM del 10/04/2020 il quale non prevede di usare alcuna mascherina o strumenti similari né al chiuso né all’aperto. In secondo luogo non è vero il presupposto dell’evolversi della situazione epidemiologica che secondo la Regione “non accenna ad invertire la dinamica dei contagi sull’intero territorio regionale”. Tale dato è errato e smentito dai dati ufficiali (visibili sul sito web Italia Tutto Bene) da cui risulta che la colonna dei contagi è in costante e quotidiano calo dal 25 marzo 2020 in cui c’è stato il picco.

andamento contagi FVG
andamento contagi FVG

Il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 all’art. 3, comma 1, prevede che “Nelle more dell’adozione  dei  decreti  del  Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui  all’articolo 2,  comma  1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in  relazione  a specifiche  situazioni  sopravvenute di aggravamento del   rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle  di cui  all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di  loro  competenza e senza  incisione delle attività produttive e di  quelle  di  rilevanza strategica per  l’economia nazionale”. Ciò significa che le Regioni possono intervenire in maniera più restrittiva: 1) in relazione a specifiche situazioni sopravvenute  di  aggravamento del rischio sanitario a livello locale; 2) sino all’adozione dei Decreti del Presidente del Consiglio.
[c.g]

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