Le nuove norme di sicurezza antincendio nel Condominio 2.0

18.01.2019 – 10.15 – Dal prossimo 6 maggio 2019, entrerà in vigore la normativa che introdurrà alcune novità riguardanti gli obblighi antincendio all’interno del condominio: la normativa in questione verrà applicata sia agli edifici di nuova costruzione che a quelli già esistenti, che dovranno quindi adeguarsi alle nuove regolamentazioni.

Per il Condominio 2.0 sono quindi in arrivo alcune novità. La normativa inoltre, si distinguerà in base all’altezza degli edifici: a stabilirlo il testo del ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta il 5 febbraio, con modifiche ed integrazioni al decreto 246/1987 concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione superiori a 12 metri e per gli edifici civili con “altezza antincendio”, (l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso), superiore a 24 metri.

Bisognerà dunque adeguarsi entro un anno, maggio 2020, per l’adozione delle nuove disposizioni antincendio ed entro due anni, maggio 2021, per le disposizioni che permettano di garantire l’uscita in totale sicurezza nel caso di incendio: installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio (per i casi di altezze antincendio superiori a 54 m) e sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (nei casi di altezza antincendio maggiore di 80 m).

Il decreto inoltre, offre maggior tutela per evitare che in caso di incendio, esso si propaghi attraverso le facciate, elementi sensibili dal punto di vista della sicurezza in questi casi e che quindi dovranno:

  • limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, con coinvolgimento di altri compartimenti;
  • limitare la probabilità di un incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna;
  • evitare o limitare, in caso di incendio, la caduta di parti di facciata, che possono compromettere l’esodo nel cadere e ne possano ostacolare l’esodo in sicurezza.

Le nuove norme tuttavia, non si applicano agli edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del decreto, siano stati pianificati o siano in corso lavori di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco, ossia che all’entrata in vigore del regolamento risulteranno già autorizzati dalle autorità competenti.

Tra le nuove figure previste ci sarà poi un “Responsabile della gestione della sicurezza antincendio” che dovrà pianificare e organizzare le attività della gestione della sicurezza antincendio, il cui ruolo consisterà in:

  • predisporre le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive;
  • aggiornare la pianificazione dell’emergenza;
  • controllare periodicamente le misure di prevenzione adottate;
  • fornire al Coordinatore dell’emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell’emergenza;
  • segnalare al responsabile dell’attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio.

Un’altra figura prevista sarà anche quella del Coordinatore dell’emergenza, incarico che sovrintende all’attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e che si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori.

Nello specifico, nel caso di edifici di altezza dai 12 ai 24 metri, le misure da attuare in caso di incendio dovranno essere fornite agli occupanti specificando i comportamenti da tenere in caso di emergenza; con il divieto dell’uso di ascensori per l’evacuazione, a meno che non si tratti di impianti antincendio.

Dai 24 ai 54 metri invece, le misure indicate sono quelle inerenti agli edifici civili, (specifichiamo che per i luoghi di lavoro sono previsti altri adempimenti), in particolare norme per la custodia dei materiali combustibili, disposizioni per le vie di esodo, le porte tagliafuoco, le sorgenti di possibile innesco, valutazione dei rischi. Mentre la pianificazione dell’emergenza può limitarsi all’informazione agli occupanti sui comportamenti da osservare anche con semplici avvisi in bacheca.

Le stesse misure valgono  anche per gli edifici dai 54 agli 80 metri, in questo caso però, si aggiunge anche l’installazione di segnalazione manuale di allarme antincendio con indicatori sia ottici che acustici.

Infine, per gli edifici che superano gli 80 metri il responsabile dell’attività dovrà indicare il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio, il Coordinatore dell’emergenza, che dovrà essere in possesso di un attestato di idoneità tecnica e infine, un centro di gestione, localizzato anche presso la portineria, che dovrà essere dotato delle centrali per la gestione di impianti antincendio, nonché del sistema di allarme vocale e servirà per il coordinamento delle operazioni da svolgere in condizioni di emergenza.

Il decreto del Ministero dell’Interno, obblighi antincendio: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/05/19A00734/sg

Massimo Varrecchia