Ferriera, il Tar ha respinto la richiesta di Siderurgica Triestina di sospensione cautelare dell’ordinanza sindacale sul limite della produzione

12.1.2017 | 12.49 – Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha respinto la richiesta, avanzata da Siderurgica Triestina, di sospensione cautelare dell’ordinanza sindacale che imponeva il mantenimento del limite produttivo di 34mila tonnellate al mese. La notizia è stata postata poco fa dall’ex consigliere comunale Paolo Rovis sul gruppo Facebook “Trieste: politica e dintorni”.

“Ma è un atto dovuto – scrive Rovis – in quanto, secondo il Tar, l’ordinanza impugnata ha cessato di produrre i propri effetti a seguito dell’atto di accertamento, promulgato dalla Regione, di avvenuta esecuzione degli interventi sull’altoforno. Sostanzialmente, afferma il Tribunale amministrativo, un’ordinanza non più vigente non può venire sospesa”.

Di seguito il testo della decisione del Tar.

Pubblicato il 12/01/2017
N. 00013/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00416/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 416 del 2016, proposto da:

Siderurgica Triestina S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Barzazi e Giovanni Borgna, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Trieste, via San Nicolò n. 21;

contro
Comune di Trieste, dagli avv.ti Maria Serena Giraldi, Maritza Filipuzzi e Valentina Frezza, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale, in Trieste, via del Teatro Romano n. 7;
Sindaco del Comune di Trieste, quale ufficiale di Governo, non costituito in giudizio;
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege presso gli uffici della medesima, in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
Ministero della Salute, non costituito in giudizio;
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non costituita in giudizio;
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, non costituita in giudizio;
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, non costituita in giudizio;
Provincia di Trieste non costituita in giudizio;
per l’annullamento, previa concessione di misura cautelare presidenziale ex articolo 56 Cod. proc. amm. e sospensione dell’efficacia:
– dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Trieste del 10.11.2016, prot. n. 23°-16/3/233-2016, con la quale la Società ricorrente viene intimata a mantenere la produzione mensile di ghisa nel limite delle 34.000 tonnellate, ai fini della tutela della salute pubblica e di comunicare settimanalmente al Comune, alla Regione Autonoma F.V.G, all’ARPA F.V.G, alla Provincia di Trieste ed alla A.S.U.I. di Trieste, un report riepilogativo della produzione giornaliera di ghisa, in modo da permettere una verifica dell’andamento temporale produttivo dello stabilimento;
– della diffida del Sindaco del Comune di Trieste di pari data, prot. n. 23°-16/3/232-2016, con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia viene diffidata a concludere il procedimento relativo agli interventi strutturali per l’altoforno di cui all’articolo 7 del Capitolo A dell’Allegato B all’A.I.A..

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trieste e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’articolo 55 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la società ricorrente impugna, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia, l’ordinanza sindacale in epigrafe compiutamente indicata, con la quale le è stato intimato di mantenere la produzione mensile di ghisa nel limite delle 34.000 tonnellate «nelle more dell’emanazione del provvedimento conclusivo di accertamento del completamento degli interventi strutturali per l’altoforno, di cui all’art. 7 del Capitolo “A-Condizioni preliminari” dell’Allegato B del decreto A.I.A.»;
considerato che in adempimento dell’ordinanza collegiale di questo Tribunale n. 567/2016, la Regione ha adottato il decreto n. 2955/AMB del 22.12.2016, con il quale ha accertato il completamento dei succitati interventi strutturali;
ritenuto conseguentemente – come del resto prospettato in sede di discussione della domanda cautelare dalla difesa di parte ricorrente e non contestato dal legale del Comune resistente – che l’ordinanza impugnata abbia cessato di produrre i propri effetti e sia, pertanto, venuto meno il requisito normativo del periculum in mora per il rilascio della richiesta tutela interinale;
considerato altresì che, sempre in sede di discussione della domanda cautelare, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato il persistere di un interesse, quanto meno ai fini risarcitori, alla decisione di merito della presente controversia;
ritenuto, tuttavia, che la complessità delle questioni sottese al presente ricorso non ne consente una decisione in forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 Cod. proc. amm.;
ritenuto, pertanto, di decidere allo stato esclusivamente sull’istanza cautelare,
il Collegio la respinge per difetto del requisito del periculm in mora, compensando tra le parti le spese della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore
Marco Rinaldi, Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandra Tagliasacchi Umberto Zuballi

Roberto Toffolutti
Roberto Toffoluttihttps://www.triesteallnews.it
Giornalista professionista. Redazione Trieste All News

Ultime notizie

Dello stesso autore