Divorzio e revoca dell’assegno. Il diritto 4.0

11.11.2024 – 09.04 – Quando due persone divorziano, se la coppia non è “economicamente equilibrata”, un coniuge può venire condannato a pagare mensilmente una somma di denaro a favore dell’altro. Si tratta dell’assegno divorzile, con cui il coniuge economicamente “forte” deve continuare a mantenere quello economicamente “debole”. Per sempre? Diciamo che l’assegno divorzile è un po’ come il matrimonio. Anche il matrimonio è “per sempre”, ma, poi, c’è la separazione e c’è il divorzio. E, così, anche l’assegno divorzile a volte viene revocato.

La revoca dell’assegno normalmente non viene vista di buon occhio dalla persona che ne godeva e che, all’improvviso, lo vede sfumare. L’importo mensile, infatti, garantisce una stabilità economica cui non si rinuncia volentieri. Per non dire che qualche divorziato è disposto a lottare con le unghie e con i denti per non vedersi annullare la somma periodica di cui beneficia.
Ma in quali casi l’assegno può venire revocato? Un caso tipico è quello in cui la persona divorziata entra a far parte di un nuovo nucleo familiare. Se si sposa, ma anche se va a convivere, insomma, se comincia un nuovo “progetto di vita in comune” con un’altra persona, allora non ha più diritto a farsi mantenere dal partner precedente. E se si viene beccati con il nuovo compagno, come ci si può difendere? Soprattutto, come difendere l’amato assegno divorzile?

Resiste ed insiste fino in Corte di Cassazione la signora che si è vista revocare l’importo mensile “in considerazione della convivenza more uxorio instaurata da quest’ultima con altro uomo”. Lei nega tutto. Una nuova relazione? Ma quando mai! Una nuova convivenza? Ma quale convivenza! Un nuovo progetto di vita in comune? Ma si sta a scherzare? Però ci sarebbero le foto… Ma quali foto?
I giudici sfogliano perplessi le foto della donna con il nuovo compagno. Lei le ha disconosciute tutte. Però, nelle immagini, la signora sembra proprio lei. Inoltre, ci sarebbe il contratto. Quale contratto? Quello di locazione, con cui la signora ha preso in affitto un nuovo appartamento dove andare a vivere. E allora? Dovrebbe andare a dormire, sotto a un ponte? No, ma… il contratto è a nome di entrambi, della donna e del suo nuovo compagno. Ed è firmato da entrambi. Insomma, sembrerebbe proprio dimostrato che i due sono andati a vivere assieme.

In questo caso, sentenziano i giudici sollevando il martelletto, la decisione è una soltanto. Bam! L’assegno è revocato. (Cass.civ. 10786/2022)

[a cura dell’avv. Guendal Cecovini Amigoni]

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