Il regime di carcere duro ’41-bis’, da Messina Denaro a Cospito. Il Diritto 4.0

06.02.2023 – 10.44 – Qual è la regola più importante della Costituzione Italiana? È il principio di libertà: tutti siamo liberi. Quando insegno diritto costituzionale nelle scuole, questa è la prima regola che spiego durante la lezione “La Costituzione Italiana in 11 regole”. Siamo liberi? Si. Di fare ciò che vogliamo? Beh, qui le cose si complicano. Perché ogni regola ha le sue eccezioni o, meglio, ogni principio ha i suoi corollari. Infatti, è pur vero che l’articolo 13 della Costituzione Italiana comincia col dire che “La libertà personale è inviolabile”, ma già nella frase successiva viene specificato che “Non è ammessa forma alcuna di detenzione […] se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”. Cioè, è pur vero che sei libero, ma è altrettanto vero che la legge può limitare questa tua libertà, ad esempio facendoti chiudere in una prigione.

Tra le regole che disciplinano la detenzione, c’è n’è una che, periodicamente, salta agli onori della cronaca: è il famoso e famigerato “41bis“. Con questo numero si fa riferimento a un articolo della legge sul trattamento penitenziario (L. 354/75) che prevede il cosiddetto “carcere duro”. In pratica, ad alcune persone finite in prigione non si applicano le normali regole sulla detenzione, ma delle regole particolarmente rigide e severe per cui la loro libertà, già limitata dal fatto che sono in carcere, viene ulteriormente limitata con forme di isolamento severissime.

Si tratta di casi gravi e pericolosi: il “41bis” può essere applicato quando ci sono reati di criminalità organizzata, di terrorismo o di eversione. In questi casi, alla persona colpevole (o ritenuta tale) il Ministro della Giustizia può sospendere l’ordinario regime carcerario e far scattare il “carcere duro”. In cosa consiste? In sostanza, il detenuto viene isolato dagli altri detenuti, vengono limitate le sue possibilità di avere contatti con i familiari e gli stessi poliziotti che lo sorvegliano appartengono a un reparto speciale staccato dalla restante polizia penitenziaria.

Quando è stato arrestato Matteo Messina Denaro, ritenuto ai vertici della mafia siciliana e latitante da trent’anni, il Ministro della Giustizia ha immediatamente firmato il provvedimento affinché gli venisse applicato il regime “41bis”. L’esigenza di isolare il detenuto e tagliare i suoi contatti con gli affiliati alla sua cosca è di tutta evidenza. Si tratta di un boss mafioso il cui “curriculum” fa impallidire personaggi del calibro di Tony “Scarface” Montana: Messina Denaro è stato condannato, tra le altre cose, per aver sciolto un bambino nell’acido e aver ucciso una donna incinta di tre mesi.

L’obiettivo è quello di tagliare i legami del detenuto con il mondo esterno e, soprattutto, con l’organizzazione criminale, terroristica o eversiva di cui fa parte. Prova a immaginare un boss mafioso che viene catturato, imprigionato e, poi, lasciato libero di comunicare efficacemente con il mondo esterno. Potrebbe continuare a dirigere la sua attività criminale anche dal carcere. Con difficoltà, certo, ma il rischio è reale. Pertanto, l’unico modo per rescindere i suoi legami con gli affiliati alla sua organizzazione è quello di tenerlo in isolamento, di impedirgli di avere contatti col mondo esterno, di sottoporlo al “carcere duro”.

Lo stesso regime carcerario, per motivi differenti, viene applicato all’anarchico Alfredo Cospito, considerato un personaggio di spicco della Federazione Anarchica Informale, descritta come un movimento terroristico con finalità eversive. La misura restrittiva gli è stata imposta in seguito a due attentati contro la sicurezza dello Stato, la cui gravità, pertanto, non consiste nell’aver ferito o ucciso qualcuno, ma nell’aver attaccato lo Stato italiano cercando di provocare devastazione, saccheggio o strage. Il detenuto, che dovrà fronteggiare quattro anni di “41bis”, da tre mesi ha iniziato lo sciopero della fame chiedendo che la misura restrittiva gli venga alleviata.

Una misura detentiva severa come l’articolo “41bis” non è esente da critiche. Per alcuni, il carcere duro sarebbe “troppo duro”, rasentando dei trattamenti crudeli e degradanti. Altri hanno sostenuto che la finalità del “41bis” non sia solo quella di separare il detenuto dalla sua organizzazione criminale, ma anche di piegarne la volontà e indurlo a collaborare con la giustizia. I reati di cui si tratta sono gravissimi e la reazione dello Stato è altrettanto pesante. Il dibattito è acceso, il dilemma è difficilmente risolvibile. Ma queste, attualmente, sono le regole in campo.

[Rubrica a cura dell’avv. Guendal Cecovini Amigoni]

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