Fase 2: Dal 4 Maggio permesse visite ai congiunti. Ma chi sono?

27.4.2020 – 17:00 – Con il decreto sottoscritto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nella serata di Sabato 26 Aprile 2020, è stata concessa la possibilità ai cittadini italiani di fare visita ai parenti, a partire dall’entrata della ‘’Fase 2’’ dell’emergenza coronavirus, la quale dovrebbe coincidere con la data del prossimo 4 Maggio. Le visite saranno permesse a patto che i parenti si trovino all’interno della nostra stessa Regione, che si faccia uso di mascherine e si rispettino le basilari norme di prevenzione individuale. Assolutamente vietato recarsi da parenti per organizzare raduni e feste famigliari. Detto ciò, è doveroso sottolineare che tale decreto non è ancora stato pubblicato ufficialmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ma solamente in stato di bozza; per tanto, potrebbe essere sottoposto nuovamente a revisione e aggiornamento.

Il testo:

Riportiamo il passaggio dell’articolo 1, comma 1, che interessa il fatto in questione: ‘’Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza’’.

Chi sono i congiunti?

Secondo i giuristi tale parola non è mai stata definita in maniera ufficiale dalle legge; nonostante ciò, in attesa di chiarimenti da parte del Governo, è possibile trovarne la definizione nell’articolo 307 del Codice Penale :‘’S‘intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole’’.

Due cose sono quindi chiare; la prima è che per congiunti si intende un parente con cui condividiamo un vincolo di sangue come i nonni, i genitori, i figli, i fratelli, le sorelle, gli zii, i cugini e i nipoti. Nonostante non siano cosanguigni, è possibile inserire nella categoria dei congiunti il proprio marito o la propria moglie. 

Concessa in un secondo momento, nella giornata di oggi, anche la possibilità, di fare visita agli affini ossia i parenti della propria moglie/marito o a fidanzate/fidanzati stabili.

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