“Quota 100”, approvato il decreto definitivo. Cosa dice? I requisiti per la pensione.

29.01.2019 – 08.31 – Il Governo ha approvato il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, decreto sulle pensioni contenente nell’articolo 14 la cosiddetta “quota 100”, ovvero la possibilità per i lavoratori iscritti presso le gestioni previdenziali I.N.P.S., per il triennio 2019 – 2021, di andare in pensione con un minimo di 38 anni di contributi e un minimo di 62 anni di età (38+62=100). Tale opzione permette di andare in pensione 5 anni prima, considerando che per l’anno 2019 l’età pensionabile con la pensione di vecchiaia è fissata a 67 anni di età (salvo chi svolge un’attività gravosa e usurante e nel caso di totalizzazione). Si precisa che il requisito anagrafico di 62 anni di età non viene adeguato alla speranza di vita, che scatterà il 1° gennaio 2021. E chi raggiungerà i requisiti entro il 31 dicembre 2021 acquisisce il diritto a pensionarsi anche successivamente al 31.12.2021, ferme restando le disposizione del suddetto Decreto Legge.

Le gestioni previdenziali I.N.P.S. interessate sono: l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la Gestione Separata ed i fondi sostitutivi (Fondo Volo, Fondo Dazieri, Fondo dello Spettacolo, Fondo degli Sportivi Professionisti) ed esclusivi (Ex I.N.P.D.A.P., Fondo Quiescenza Poste I-post, Fondo Speciale delle Ferrovie dello Stato) dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Non è prevista alcuna penalizzazione sulle modalità di calcolo dell’assegno pensionistico, sebbene l’anticipare la data della pensione comporti:

  • il non versare i contributi per 5 anni o meno, a seconda di quanto si anticipa l’uscita pensionistica rispetto ai 67 anni di età;
  • la conseguente riduzione del montante contributivo (ovvero i contributi versati, accantonati e rivalutati);
  • la conseguente applicazione di un coefficiente di trasformazione (parametro che converte il montante contributivo in pensione, collegato con l’età del pensionamento) meno vantaggioso.

Di conseguenza ci sarà una riduzione dell’assegno pensionistico, che deve essere quantificata per ogni singolo caso; tale riduzione può arrivare fino al 25% nel caso di anticipo della pensione di 5 anni, per diminuire con un anticipo ridotto.

Contribuzione Utile. Per il raggiungimento dei 38 anni di contributi è valida la contribuzione I.N.P.S. di qualsiasi natura: obbligatoria, volontaria, da riscatto e figurativa.
È possibile cumulare gratuitamente i contributi versati nelle diverse gestioni previdenziali I.N.P.S.: Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO), gestioni speciali dei lavoratori commercianti, artigiani e coltivatori diretti, Gestione Separata I.N.P.S., gestione pubblica (Ex I.N.P.D.A.P.), nonché gestioni sostitutive ed esclusive dell’AGO. Ai fini del cumulo è necessario che la contribuzione non sia coincidente temporalmente.
Per raggiungere la “quota 100” non è possibile cumulare gratuitamente la contribuzione versata nelle casse professionali; tuttavia, effettuando la ricongiunzione onerosa in una gestione contributiva I.N.P.S., sulla base di quanto previsto dalla Legge n. 45 del 1990, è possibile cumulare detta contribuzione al fine di poter usufruire della “quota 100”.

Limitazioni. Si applica il divieto di cumulo tra redditi di lavoro dipendente o autonomo e di pensione fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni di età, salvo chi svolge un’attività gravosa e usurante e nel caso di totalizzazione), così da favorire l’ingresso nel mercato del lavoro dei giovani. Quindi per andare in pensione bisogna smettere di lavorare sia come lavoratore dipendente, che come lavoratore autonomo; è ammesso solo il cumulo con redditi di lavoro autonomo di natura occasionale entro un massimo annuo di Euro 5.000,00 lordi; l’I.N.P.S. deve fornire chiarimenti sulle conseguenze del superamento dei vincoli di reddito imposti: cessa il diritto alla pensione dall’inizio o dalla data di superamento dei limiti di reddito?

Si specifica, che il Governo ha inserito un limite di spesa per la “quota 100”, anche se ha dichiarato, che tutti potranno usufruire di tale agevolazione pensionistica.

Finestre (data in cui è possibile andare in pensione). La “quota 100” reintroduce le finestre mobili differenziate in base ai seguenti settori:

  • per il settore privato, la prima finestra è 1° aprile 2019, ovvero 3 mesi dopo la maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre 2018; successivamente ogni 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti; per esempio, se si matura la “quota 100” il 31 gennaio 2019 la finestra sarà il 1° maggio 2019;
  • per il settore pubblico, (esclusa la scuola e l’AFAM) la prima finestra è 1° agosto 2019, ovvero dopo la maturazione dei requisiti entro la data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019; successivamente ogni 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti; per esempio, se si matura la “quota 100” il 28 febbraio 2019 la finestra sarà il 1° settembre 2019; la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi;
  • per il settore scolastico e l’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), la prima finestra è l’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico, nel caso il personale a tempo indeterminato abbia maturato i requisiti entro il 28 febbraio 2019; per gli anni successivi è opportuno attendere i chiarimenti del Ministero (MIUR).

Soggetti esclusi. Non si applica la “quota 100” al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina prevista dal Decreto Legislativo n. 165 del 30 aprile 1997, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza. per il quale continuano ad applicarsi i requisiti previdenziali più favorevoli.
Anche ai professionisti non si applica la quota 100.

Piero Canali

[dott. Consulente del Lavoro, Trieste]

Ultime notizie

Dello stesso autore