Decreto Sicurezza: tradimento dei sindaci [di Massimo Varrecchia]

In questi giorni ho ascoltato ai notiziari e letto sui i quotidiani le diverse fasi della contestazione promossa da alcuni sindaci delle citta italiane in relazione al Decreto Sicurezza, mi spiace constatare che nuovamente in Italia chi dovrebbe sostenere e rappresentare la Nazione provveda invece ad opporsi all’applicazione di una Legge dello stesso Stato per cui ha pronunciato nella seduta dell’insediamento nel proprio consiglio comunale, dopo la fiducia accordata dal voto elettivo dei concittadini, il seguente giuramento come previsto dall’art. 50, comma 11, del Decreto Leglislativo 267/2000:

“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’Amministrazione per il pubblico bene”

Laddove dovessero preventivamente all’applicazione del Decreto Sicurezza riscontrare delle problematiche o perfino rilevare l’incostituzionalità della stessa esiste la strada della Corte Costituzionale, ma fino alla sentenza lo stesso resta anche laddove discutibile una Legge dello Stato Italiano e quindi dovere dei “primi cittadini” è applicarla e farla rispettare nella funzione di rappresentanti dello Stato.

Nello specifico lo status di “protetto” viene revocato se si commettono alcuni reati, sono stati incrementati con i seguenti: la violenza sessuale, lo spaccio di droga, la rapina ed estorsione e tra i reati di particolare attenzione sociale sono inclusi la mutilazione dei genitali femminili, la resistenza a pubblico ufficiale, le lesioni personali gravi, le lesioni gravi a pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, il furto aggravato da porto di armi o narcotici; per questi reati basta una condanna in primo grado per l’espulsione immediata.

In relazione al permesso di soggiorno umanitario, tralasciando i dati statistici da tutti recuperabili e consultabili, lo stesso di durata di due anni nasceva dalla concessione della protezione umanitaria e dava diritto al lavoro, ai servizi sociali e all’edilizia popolare; la nuova normativa, oggetto di tanta discussione, lo abolisce specificando che la concessione verrà fatta solo ad alcuni casi speciali “protezione sociale per vittime di sfruttamento, violenze, ragioni di salute e calamità naturali nel Paese di origine” dando vita ad un permesso speciale di durata un anno.

Proprio questa parte è quella contestata dai sindaci in quanto rilevano che chi ha il permesso umanitario in scadenza, non potrà vederlo rinnovato rimanendo nella nostra Italia senza diritti, senza poter proseguire un percorso di integrazione sociale e lavorativa già avviato, senza altra alternativa che andarsene per strada a chiedere l’elemosina. Non è assolutamente vero esistono altri tipi di permessi di soggiorno: per motivi di studio/ formazione, per attività lavorativa subordinata o autonoma, per lavoro stagionale ….., con i quali dopo e/o mentre i due anni di validità del permesso nel caso della prima Legge e di un anno nella seconda lo straniero poteva e potrà integrarsi e adoperarsi alla ricerca di un lavoro per poi mutare la tipologia di permesso di soggiorno. Difatti il nuovo permesso di soggiorno “casi speciali” può quindi essere convertito chiedendo il nulla osta allo Sportello Unico per l’immigrazione della prefettura competente per territorio di residenza dello straniero, per poi chiedere la conversione alla questura; condizione per la conversione è che vi siano quote di ingresso previste dal decreto flussi e che il permesso di soggiorno posseduto sia in corso di validità.

Un ultimo punto che non viene fatto emergere nelle diversi sedi che danno voce ai sindaci ribelli è che il permesso “casi speciali”previsto nel Decreto Sicurezza è rinnovabile, oltre essere convertibile come sopra descritto, fin tanto che persistono le condizioni che ne hanno dato origine al rilascio.

Infine proprio per rispondere alle preoccupazioni dei sindaci, oltre sempre fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del suddetto Decreto Sicurezza, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 19,commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286.

Per concludere si rileva quindi che il decreto vuole tendere a garantire agli stranieri un sistema più definito e chiaro per la loro la permanenza nel territorio italiano a patto del rispetto delle leggi di detto Stato ed ai cittadini la sicurezza della presenza di una chiara legge che regolamenta gli accessi e la permanenza in Italia. Resta ben inteso che ogni Legge è imperfetta oltre che migliorabile, proprio con l’apporto delle civili e corrette osservazioni e non sicuramente con la violazioni delle Leggi e venendo meno ad un giuramento istituzionale.

Massimo Varrecchia – 4 gennaio 2019

[la sezione “opinioni” di Trieste All News riporta lettere e segnalazioni dei lettori e dei collaboratori, senza intervento della redazione]

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